Il testamento con pignoramento è un tema piuttosto delicato, che espone gli eredi a delle responsabilità dalle quali è difficile – ma non impossibile – sottrarsi.
Se si è ereditato un immobile, ad esempio, e si hanno contemporaneamente dei debiti, o si sono assunti proprio con l’accettazione dell’eredità, è possibile che la casa ereditata possa essere pignorata. Ad ogni modo, le cose non sono così semplici come potrebbero sembrare in un primo momento.
Testamento con pignoramento e accettazione dell’eredità
La prima cosa che è importante capire nel testamento con pignoramento, è che i creditori del defunto non possono fare nulla nei confronti della persona che ha rifiutato l’eredità. Potranno invece agire nei confronti di quelle persone che hanno accettato l’eredità, con o senza beneficio di inventario. Nel primo dei due casi, evidentemente, nei limiti del patrimonio oggetto di eredità.
Dunque, nei confronti di quelle persone che hanno accettato l’eredità, i creditori possono ben avviare l’esecuzione forzata senza alcun limite. Possono dunque aggredire sia i beni oggetto di eredità, sia i beni personali dell’erede. Non rileva che l’immobile non sia stato ancora diviso tra i vari eredi, e ciascuno di questi ne abbia dunque una sola quota. Tutti quanti saranno responsabili dei debiti lasciati dal defunto, per la loro quota di riferimento.
Evidentemente, se l’erede ha accettao con beneficio di inventario, i pericoli per costui sono ridotti. I creditori potranno infatti pignorare solamente i beni dell’eredità, ma non quelli personali.
I debiti dell’erede
Fin qui, il caso in cui l’erede ottenga dei debiti in sede successoria. Ma se accade il caso contrario? I creditori personali dell’erede possono aggredire gli immobili ereditati?
La risposta è positiva. I creditori possono pignorare la casa ereditata, sia che l’accettazione dell’eredità sia avvenuta in modo completo, sia che l’erede abbia accettato con beneficio di inventario. Il pignoramento sarà altresì possibile anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia indiviso con gli altri eredi.
Il diritto reale di abitazione
Un cenno separato deve essere attribuito all’ipotesi in cui il debitore fosse titolare del diritto reale di abitazione sull’immobile abitato dal proprio nucleo familiare. Nel momento in cui il creditore dovesse procedere a pignorare tale diritto, il debitore – erede potrebbe comunque evitare l’espropriazione iniziata contro id lui mediante lo strumento dell’opposizione all’esecuzione.
Ricordiamo che il coniuge superstite riserva il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare se di proprietà del defunto. Se la proprietà fosse devoluta ad altri, il creditore del coniuge superstite che volesse procedere a pignorare tale diritto, non potrebbe legittimamente arrivare alla vendita forzata dello stesso.