Il patto di famiglia è un istituto introdotto nel nostro ordinamento nel 2006, permettendo all’imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa trasferendo a uno o più discendenti l’azienda o le quote di partecipazione al capitale sociale dell’impresa di famiglia, senza che possano esservi contestazioni in sede di eredità.
Si tratta pertanto di un istituto molto importante nel nostro ordinamento. Ma con quali caratteristiche?
L’importanza del patto di famiglia
Come forse già intuibile, il patto di famiglia è una novità molto importante nel diritto successorio italiano.
Nel nostro Paese sono infatti molto diffuse le imprese a carattere familiare. E, dunque, consentire a tali imprese di poter continuare ad operare senza contestazioni ereditarie è fondamentale per garantirne lo sviluppo.
Non solo. Si noti come il patto di famiglia, pur incidendo sulla sostanza della successione testamentaria, è un contratto tra vivi. L’effetto è, intuibilmente, il trasferimento immediato a uno o più discendenti dell’impresa di famiglia.
Come si stipula
A pena di nullità, il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico, al quale partecipano tutti coloro che sarebbero intestatari di quote di legittima.
Il patto deve inoltre prevedere che i beneficiari assegnatari dell’azienda o delle quote del capitale sociale, compensino gli altri partecipanti al contratto mediante il pagamento di un importo che corrisponde al valore delle quote riservate ai legittimari. È sempre possibile, naturalmente, che i legittimari rinuncino in tutto o in parte a tale possibilità.
Tra le altre caratteristiche dell’istituto, rileviamo inoltre come i contraenti possano convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
Dunque, è anche possibile che i soggetti designati ricevano beni piuttosto che denaro. In questo caso i beni in natura assegnati agli altri legittimari che non sono assegnatari dell’azienda sono imputati alle quote di legittima loro spettanti, rappresentando un anticipo sulla futura eredità.
Scioglimento o modifica
Ricordiamo infine che il contratto del patto di famiglia può essere:
- sciolto o,
- modificato,
in qualsiasi momento, a cura degli stessi soggetti che vi hanno partecipato.
Per esempio, è possibile sostituire il vecchio patto con uno nuovo, stipulato sempre con atto pubblico. Oppure, è possibile che possa avvenire un recesso, qualora previsto nel patto di famiglia.
Considerata la complessità della disciplina, per maggiori informazioni invitiamo tutti i soggetti interessati a condividere le proprie esigenze di passaggio generazionale dell’impresa familiare con un legale esperto in tali discipline. Solo un professionista competente potrà infatti fungere da opportuno consulente per la pianificazione di un simile contratto.