Quando si parla di legge sul testamento ci si riferisce all’insieme di norme che disciplinano questo importante atto. Cerchiamo allora di comprendere quali sono gli articoli del codice civile che si occupano di ciò, e che cosa affermano, in brevità.
Legge sul testamento e art. 587 c.c.
La legge sul testamento principale è il codice civile, che all’art. 587 c.c., rubricato – non a caso – “testamento” – lo definisce come un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Il secondo comma dell’articolo precisa inoltre che le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Varie forme di testamento
La legge sul testamento prevede la validità di tre principali forme di testamento, che di seguito riassumiamo per brevità:
- pubblico: è una delle forme più note, rappresentata dall’atto firmato e redatto in presenza del notaio, di due testimoni e del testatore. Rimane segreto fino alla morte del testatore, ed è conservato dal notaio stesso fino al decesso;
- olografo: è la forma di lascito maggiormente utilizzata, soprattutto perché è la più semplice e immediata. Non ci sono infatti dei meccanismi burocratici, né i costi notarili che spesso possono allontanare una persona dalla possibilità di beneficiare di un testamento. Il testamento olografo non è infatti nient’altro che un atto che include le ultime volontà del testatore, scritto interamente di suo pugno, datato e sottoscritto. Per la sua validità non servono testimoni né il deposito presso un notaio;
- segreto: è una forma di testamento meno diffusa. Prevede la redazione da parte del testatore, e la consegna al notaio chiuso, alla presenza di due testimoni. Nessuno a parte il testatore è a conoscenza del suo contenuto, considerato che il documento viene sigillato. Proprio per questo motivo esistono in realtà due documenti: il primo è il testamento vero e proprio, segreto; il secondo è l’atto di ricevimento.
Chiarito ciò, non possiamo che rammentare il nostro suggerimento di parlare delle proprie preferenze e delle proprie esigenze testamentarie con un esperto legale, un avvocato che sia sufficientemente specializzato in tematiche successorie. In questo modo sarà possibile calibrare la natura, la forma e la sostanza del documento sulla base delle proprie effettive necessità, preferenze e opportunità.