Quando si parla di successione anticipata, generalmente ci si riferisce all’abitudine di effettuare una donazione in vita, al fine di “aggirare” la normativa sulla successione, o parte di essa.
Numerose possono essere le ragioni che spingono un soggetto ad optare per la successione anticipata.
Si pensi:
- alla volontà di evitare la tassazione sugli immobili, distribuendo il patrimonio immobiliare in maniera più flessibile;
- al desiderio di “premiare” alcuni eredi, sottraendo una parte dei beni al patrimonio che diventerà aggredibile dalle quote di legittima.
In entrambi i casi, però, la successione anticipata si deve scontrare con la realtà dei fatti. Che, ben inteso, è meno semplice di quanto si possa pensare.
Successione anticipata e donazione
La giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che la donazione effettuata in vita è una successione anticipata.
In altri termini, gli eredi legittimari, alla morte del donante, hanno il diritto di impugnare le donazioni effettuate in vita al fine di ricostituire il patrimonio su cui l’asse ereditario legittimo andrà soddisfatto.
Dunque, quando il proprietario di un bene, in vita, decide di donarlo ad altre persone trascurando gli eredi legittimi, ben dovrebbe prendere la giusta confidenza nel pensare che questi ultimi acquisiranno la facoltà legale di opporsi alla donazione, fino ad ottenerne la revoca.
Ne deriva ancora che chi ha ricevuto il bene ne perderebbe la titolarità. E, con lui, anche gli eventuali acquirenti successivi alla donazione, che sarebbero tenuti alla restituzione del bene agli eredi legittimi.
La collazione
Insomma, da quanto sopra dovrebbe essere chiaro che la donazione può essere impugnata. La legge è infatti molto chiara nello stabilire che se il de cuius, in vita, ha fatto donazione a:
- figli,
- loro discendenti,
- coniuge,
al momento della divisione ereditaria i beni donati devono essere compresi nella massa attiva del patrimonio ereditario, per essere divisi tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote (collazione).
Il messaggio dovrebbe dunque essere chiaro: non si può ricorrere alla donazione come stratagemma per privarsi dei beni, e lasciare qualcuno degli eredi legittimi privi della quota minima che gli spetta per legge.
Resta invece inteso che il soggetto può scegliere liberamente di destinare la quota disponibile del proprio patrimonio.
Per poterne sapere di più suggeriamo tutti coloro i quali fossero interessati a parlarne con un esperto legale, che possa condividere con il proprio cliente il modo migliore per poter difendere i rispettivi interessi, ed evitare contestazioni e altre sgradite sorprese nel momento della distribuzione del patrimonio.