Quando si parla di eredità con testamento, si parla della possibilità – in capo al testatore – di scegliere a chi attribuire il proprio patrimonio.
Tuttavia, nell’eredità con testamento è importante ricordare che non tutto il patrimonio può essere liberamente destinato dal testatore agli eredi designati.
Eredità con testamento, quota disponibile e quota di legittima
L’eredità con testamento si può infatti distinguere in due parti:
- la quota disponibile, della quale il testatore può liberamente decidere, indicando eredi e condizioni di eredità;
- la quota di legittima, che invece viene riconosciuta per legge ai discendenti e al coniuge del defunto.
A sua volta, la quota di legittima viene conteggiata rapportando il valore della quota riservata, al netto dei debiti. occorre pertanto fare il rapporto tra la quota spettante al legittimario e la massa ereditaria, intesa come l’insieme di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, meno i debiti.
Il calcolo della quota di legittima
Chiarito quanto sopra, ne deriva che nell’eredità senza testamento una parte del patrimonio viene destinata sulla base delle indicazioni di legge, mentre l’altra parte – quella disponibile – viene destinata sull’effettiva preferenza del testatore.
Ma come si calcola la quota di legittima?
Cerchiamo di sintetizzare le principali ipotesi:
- c’è il coniuge ma non i figli: la quota di legittima del coniuge è del 50%, mentre la quota disponibile sarà l’altro 50%. Al coniuge superstite spetterà il diritto di abitazione;
- c’è il coniuge e c’è un solo figlio: la quota di legittima del coniuge è del 33%, mentre un altro 33% spetta al figlio. Il resto rappresenta la quota disponibile, con il diritto di abitazione che ricade sempre sul coniuge superstite;
- sono presente il coniuge e più figli: la quota di legittima del coniuge è del 25%, mentre il 50% spetterà ai figli, da dividere in parti uguali. La quota disponibile sarà del 25%. Il diritto di abitazione ricade sempre sul coniuge superstite;
- non c’è il coniuge, e c’è un solo figlio: il 50% del patrimonio viene attribuito all’unico figlio, mentre l’altro 50% rappresenterà la quota disponibile;
- non c’è il coniuge e ci sono più figli: ai figli spetteranno i due terzi del patrimonio, da dividere in parti uguali. La quota disponibile è rappresentata dal restante terzo;
- non c’è il coniuge e non ci sono eredi: il patrimonio è in questo caso rappresentato dalla quota disponibile per il 100%, a patto che non siano presenti ascendenti.