Il testamento nuncupativo è il testamento orale, trasmesso dunque in una forma che non è quella prevista dal legislatore.
In dottrina e in giurisprudenza si dibatte lungamente su quali possano essere i requisiti di “sanatoria” di tale testamento: cerchiamo di riepilogarli insieme.
Testamento nuncupativo e applicabilità ex art. 590 c.c.
L’art. 590 c.c. afferma che la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da parte di chi, conoscendo la causa della nullità, ha – dopo la morte del testatore – confermato la disposizione o dato ad essa una volontaria esecuzione.
La norma in questione ha una ratio piuttosto chiara: tendere a conservare, per quanto possibile, la volontà testamentaria espressa dal de cuius, anhce se la disposizione è formalmente in valida. Il legislatore ha dunque inteso dare piena meritevolezza al fatto che per il testatore non è, evidentemente, più possibile ripetere l’atto.
Meglio non correre rischi
Al di fuori dell’ipotesi di cui sopra, il testamento nuncupativo non può essere considerato valido.
Meglio pertanto non correre rischi, e rivolgersi a un esperto legale, professionista nelle discipline testamentarie e successorie, per comprendere in che modo poter esprimere correttamente le proprie volontà.
Nel caso in cui si ricorra al testamento olografo, ricordiamo ad esempio come l’art. 602 c.c. disponga come tale documento debba avere i tre seguenti requisiti:
- olografia: deve essere composto interamente a mano dal testatore, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materiale idoneo a tenere traccia della scrittura;
- data: deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui il documento viene composto;
- sottoscrizione: deve essere sottoscritto dall’autore dell’atto. La sottoscrizione deve essere autografata e apposta alla fine del documento.
Per quanto infine concerne il suo contenuto, il testamento deve indicare quali quote del patrimonio siano destinate a quali persone.
Nell’ipotesi in cui il testatore non abbia rispettato le quote di legittima, i legittimari o i loro eredi o aventi causa possono domandare la reintegrazione della propria quota. Possono in alternativa rinunciare a tale azione, confermando la volontà del testatore. Nel caso in cui invece non vi siano soggetti legittimatari, ne deriva che il testatore può scegliere in libertà a chi destinare il proprio patrimonio.
Valutato quanto sopra, suggeriamo tutti i soggetti interessati di condividere le proprie volontà testamentarie con un esperto in tali discipline. In questo modo sarà possibile ottenere una piena e personalizzata consulenza sui passi migliori da fare per poter ottenere la coerente soddisfazione delle proprie necessità di disposizione patrimoniale.