Quando si parla di testamento legittima ci si riferisce principalmente al fatto che il testatore, nella formulazione del testamento, rispetti le quote di legittima. Ma che cosa sono? Perché il tema del testamento legittima è particolarmente importante nel momento in cui si formulano le proprie disposizioni testamentarie?
Le quote disponibili e non disponibili del proprio patrimonio nel testamento legittima
Iniziamo con il rammentare che la legge italiana tutela i parenti più stretti (come il coniuge e i figli) limitando la libertà di disporre del patrimonio con il proprio testamento.
In altri termini, nella successione testamentaria una parte del patrimonio deve necessariamente essere riservata a determinate persone (i legittimari, appunti) anche se il testatore non ne ha la coerente volontà.
Da quanto sopra ne deriva che il testatore può liberamente disporre del suo patrimonio solo per la quota “disponibile”, ovvero per quella che avanza una volta che sono stati tutelati i legittimari.
Ricordiamo che tali quote variano a seconda della tipologia e della numerosità dei legittimari.
Per esempio, se il testatore lascia come erede legittimario solo un figlio, costui avrà diritto al 50% del patrimonio del padre.
Se invece il testatore lascia il coniuge e due figli, allora il coniuge avrà diritto a un quarto del patrimonio, e i due figli a un quarto del patrimonio ciascuno. Pertanto, in questa specifica ipotesi la quota disponibile sarà il residuo quarto.
Le somme escluse dalle quote disponibili
In aggiunta a quanto sopra, ricordiamo che non sono parte del patrimonio ereditario, e dunque non ricadono nella successione:
- il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- le assicurazioni sulla vita.
Ma quale è il loro destino?
Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, dovuto dal datore di lavoro, l’importo dovrà essere corrisposto, ex art. 2122 c.c.:
- al coniuge;
- ai figli;
- se viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo.
Anche l’importo delle assicurazioni sulla vita non entra nell’asse ereditario. Il beneficiario delle polizze acquista infatti, per effetto della designazione, un diritto nei confronti dell’assicurazione. Ne deriva che queste somme:
- non rientrano nell’asse ereditario,
- non sono soggette a imposta di successione,
- e non si computano per formare la quota degli eredi legittimari.
È pur vero che, al massimo e nelle sole ipotesi di lesione di legittima, il beneficiario potrà essere tenuto a rimborsare ai legittimari lesi l’ammontare dei premi pagati dal testatore.
Per saperne di più su tali temi specifici, consigliamo a tutti i lettori interessati di rivolgersi a un legale esperto in materie testamentarie e successorie.