Molte persone si domandano se il coniuge divorziato abbia o meno dei diritti successori in seguito al decesso dell’ex. Ebbene, in tema di eredità marito divorziato, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio determina in capo al soggetto divorziato la perdita della qualità di legittimario che gli sarebbe stata riconosciuta dal codice civile fino alla separazione (inclusa).
Dunque, salvo che – ovviamente – non sussista alcuna diversa disposizione testamentaria in merito, nessuna pretesa sul patrimonio del de cuius potrà essere avanzata dall’ex coniuge divorziato.
È anche vero che, salvo quanto espresso in tema di eredità marito divorziato, il nostro ordinamento riconosce due importanti eccezioni, che val la pena approfondire nelle prossime righe.
Eredità marito divorziato e assegno periodico
Il primo richiamo che vogliamo effettuare in queste poche righe è quello all’art. 9 bis della legge sul divorzio. Tale norma prevede infatti che al coniuge divorziato possa essere attribuito il diritto a percepire un assegno periodico a carico dell’eredità.
Attenzione, però: il riconoscimento non è automatico.
Per poter attribuire all’ex coniuge un assegno divorzile è infatti necessaria la verifica del tribunale sulla:
- sussistenza di un effettivo stato di bisogno;
- entità dell’asse ereditario;
- qualità e condizioni economiche degli eredi.
In aggiunta a ciò, costituisce un requisito fondamentale il fatto che l’ex coniuge abbia percepito o percepisce un assegno di divorzio. L’assegno è comunque espressamente escluso nel caso in cui si arrivi a un accordo tale per cui l’intero assegno sia stato versato in un’unica soluzione.
La pensione di reversibilità
La seconda eccezione è rappresentata dalle norme che disciplinano la pensione di reversibilità. Di fatti, gli stessi presupposti della titolarità dell’assegno divorzile sono richiesti anche per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità o una quota della stessa, in concorso con l’eventuale coniuge superstite.
Si tenga in merito conto che il diritto sussiste, anche in caso di concorso con il diritto di altri soggetti, se:
- il rapporto di natura previdenziale era già esistente in un momento anteriore alla sentenza di divorzio;
- il richiedente non ha contratto nuove nozze;
- e, infine, il richiedente è titolare dell’assegno di divorzio.
Per poter disporre di maggiori informazioni consigliamo naturalmente tutti coloro i quali fossero interessati a parlarne con un esperto legale, un avvocato specializzato in tematiche successorie e testamentarie, che possa consentire di giungere alla formulazione del miglior approccio per tutelare i propri diritti e le proprie preferenze successorie.