Testamento non sposati? Nonostante i passi in avanti compiuti per poter equiparare le coppie di fatto alle coppie che hanno contratto il vincolo del matrimonio, le prime risultano essere meno tutelate in caso di eredità e successione.
In un matrimonio, infatti, il coniuge superstite ha sempre diritto a una quota di eredità, trattandosi di legittimario. Di contro, nella coppia di fatto il partner risulta essere meno tutelato, tanto che se uno dei conviventi passa a miglior vita, il compagno non ha alcun diritto successorio, tranne il fatto che il defunto non abbia fatto espressa indicazione tramite un testamento non sposati, e tenendo sempre conto dei vincoli delle quote di legittima.
Testamento non sposati
Traendo subito le necessarie valutazioni, nel caso di testamento non sposati, tutto ciò che potrà fare il compagno è quello di destinare al partner non sposato una quota del proprio patrimonio che è al massimo ciò che eccede dalle quote di legittima.
Di contro, nel caso in cui non sia presente alcun testamento non sposati, ne consegue che il compagno superstite non avrà alcun diritto all’eredità.
E se ci sono figli?
In presenza di figli tra i due partner non sposati, le cose variano leggermente.
Un figlio che è nato dall’unione di una coppia di fatto ha infatti sempre pieno diritto alla successione, ma non acquisisce alcun diritto nei confronti dei parenti dei genitori. Ma cosa significa tutto questo?
È abbastanza semplice. Sotto il profilo giuridico, in questi casi, la parentela si instaura solamente in linea diretta. Dunque, il bambino sarà “parente” solo nella sua linea diretta ascendente, in relazione ai suoi diritti di successione. Il figlio naturale eredita dunque solo dai genitori e dai nonni, mentre il figlio legittimo eredita da ogni parente fino al sesto grado di parentela.
Quindi, nell’ipotesi in cui uno dei genitori naturali muoia senza redigere alcun testamento, la legge stabilisce a chi attribuire l’eredità. Un figlio naturale godrà evidentemente degli stessi diritti e doveri di un figlio legittimo. I figli nati fuori dal matrimonio, in termini successori, sono in altri termini perfettamente equiparabili a quelli anti dentro il matrimonio.
Per loro, dunque, l’esistenza o meno del contratto di matrimonio non rileva, e l’interesse del minore prevale rispetto allo status dei genitori.
Sebbene possa sembrare un diritto assodato, non sempre è stato così. Un tempo esisteva infatti il c.d. diritto di commutazione, che consentiva ai figli legittimi di soddisfare in denaro, o in beni immobili ereditari, la porzione di patrimonio spettante ai figli naturali, a patto che questo non vi opponessero.