La successione con testamento, o successione testamentaria, è la successione che deriva dalla presenza di un testamento redatto dal de cuius.
Contrariamente dunque alla successione necessaria, in questo caso il de cuius ha disposto dei propri beni in modo esplicito, regolando la distribuzione del patrimonio dopo la propria morte.
Proprio per questo motivo, qualora presente, la successione con testamento prevale su quella di legge.
Successione con testamento e quota di riserva
Ad ogni modo, come probabilmente noto ai più, il fatto che il de cuius possa disporre del proprio patrimonio con specifico atto, non permette allo stesso di trasformare la successione con testamento in un modo per poter aggirare le tutele che la legge riconosce ai soggetti legittimari.
In particolar modo, giova rammentare come il nostro ordinamento abbia previsto che una determinata quota di eredità, chiamata
- quota legittima o
- quota di riserva
sia sempre e comunque destinata a determinati soggetti, i legittimari, a prescindere dalla volontà espressa nel testamento.
In altri termini, anche in caso di testamento è sempre presente una quota di riserva, una parte di eredità di cui il testatore non può mai disporre.
L’obiettivo del legislatore è semplice: permette ai legittimari di poter conseguire una quota minima del patrimonio, acquisendo così una parte dello stesso in virtù del loro titolo ereditario.
Quota disponibile
Quanto sopra abbiamo avuto modo di introdurre consente così di poter scindere il patrimonio del de cuius in due parti:
- la quota di legittima, di cui abbiamo sopra parlato. Si tratta della quota di riserva della quale il testatore non può disporre, in favore di eredi legittimi o estranei, perché spettante per legge ai legittimari;
- la quota disponibile, quale differenza tra il patrimonio totale e la quota di legittima. Come intuibile, si tratta della quota di patrimonio di cui il testatore è libero di disporre.
Per quanto poi concerne il calcolo della quota di legittima, ricordiamo come la legge preveda che questa sia calcolata in base al rapporto tra la quota riservata al legittimario ex art. 537 c.c., e la massa ereditaria calcolata ex art. 556 c.c.
A sua volta, l’articolo 556 c.c. prevede che, per poter determinare la quota disponibile, si necessario formare una
massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione secondo il loro valore determinato in base alle regole dettato negli articoli da 747 a 750 e, sull’asse così formato, si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre