L’erede è colui che subentra nel patrimonio (tutto o parte di esso) di una persona, alla sua morte. Ne deriva che l’erede riceve beni, crediti e debiti del defunto, con ciò che ne consegue sul lato più pratico.
Di fatti, l’erede dovrà rispondere e pagare i debiti di colui che ha ceduto il patrimonio per causa di morte, anche se superano il valore dell’eredità “attiva”.
Certo, per evitare di pagare i debiti con il proprio patrimonio personale si potrà pur sempre scegliere di accettare l’eredità con beneficio di inventario. In questo caso la legge permette di tenere separati i due patrimonio:
- da una parte quello dell’erede, come strutturato prima della successione;
- dall’altra parte quello del de cuius, con l’erede che risponde dei debiti solamente nei limiti dell’attivo del patrimonio ereditario.
Come si diventa erede
Lo status di erede può acquisirsi sia per successione legittima, che per successione testamentaria.
Nel primo caso (successione legittima), si procederà a dividere il patrimonio sulla base delle quote di spettanza, previste dalla legge.
In particolare, gli eredi in questo caso saranno:
- coniuge,
- discendenti legittimi e naturali (figli e figli dei figli),
- ascendenti legittimi (genitori),
- collaterali (fratelli).
In presenza di più soggetti, sarà erede colui che è parente più prossimo, procedendo così ad escludere i parenti più remoti.
Nel secondo caso, la successione sarà testamentaria. In questa ipotesi, l’eredità sarà suddivisa sulla base delle disposizioni del testamento. Il de cuius sarà dunque libero di scegliere una ripartizione diversa del proprio patrimonio rispetto a quanto previsto dalla legge.
Attenzione, però. La legge italiana pone comunque un limite alla libertà dispositiva del testatore, che non potrà ledere le c.d. quote di legittima. Ovvero, delle quote di patrimonio che il legislatore ha riservato ai legittimari, i parenti più stretti del de cuius (coniuge, figli e genitori).
Come si acquistare la qualità di eredi
La qualità di eredi non è immediata, ma è subordinata all’accettazione dell’eredità. L’accettazione – quale atto unilaterale – può essere effettuata in due distinti modi:
- tacita, che avviene con azioni determinate che implicano l’accettazione, perché possono essere compiute solamente da un erede (si pensi alla vendita di un bene che si è ereditato);
- espressa, ovvero mediante un atto pubblico o una scrittura privata, nella quale l’erede manifesta la volontà di diventare tale.
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