I legittimari sono definiti dall’art. 536 c.c. come quelle persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti della successione.
È lo stesso articolo del Codice civile a ricordarci che i legittimari sono:
- il coniuge;
- i figli legittimi;
- i figli naturali;
- gli ascendenti legittimi.
Il secondo comma del dispositivo rammenta poi che ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. Nel terzo comma ci viene invece ricordato che a favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Legittimari: le quote per il coniuge
Occupiamoci dei legittimari principali partendo dal coniuge. L’art. 540 c.c. ci indica che in favore di quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salvo quanto rammentano le disposizioni dell’art. 542 c.c. in caso di concorso con i figli.
Al coniuge sono inoltre riservati:
- i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare;
- l’uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
I diritti gravano peraltro sulla porzione disponibile del patrimonio e, se questa non è sufficiente, sulla rimanente quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota di riservata ai figli.
Per quanto concerne invece la figura del coniuge separato, la legge riconosce gli stessi diritti di quello non separato, purché non gli sia stata addebitata la separazione. In caso contrario la legge riconosce comunque un assegno vitalizio, purché già titolare di quello alimentare.
I figli e la successione necessaria
Occupiamoci infine dei figli, l’altra principale “categoria” di legittimari, ricordando come l’art. 537 c.c. stabilisca che:
- se il genitore lascia un figlio solo (legittimo o naturale) a questi è riservata la metà del patrimonio;
- se i figli sono più di uno, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli (legittimi e naturali).
Per quanto poi concerne il caso del concorso tra coniuge e figli, l’art. 542 c.c. stabilisce che:
- se chi muore lascia un coniuge e un solo figlio (legittimo o naturale), a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio, e un altro terzo spetta al coniuge;
- se i figli (legittimi o naturali) sono più di uno, ad essi è riservata complessivamente la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli (legittimi e naturali) è effettuata in parti uguali.