Il legatario è colui che acquisisce diritti o beni specifici del defunto. Contrariamente a quanto avviene con gli eredi universali, che succedono nell’intero patrimonio o di una quota di patrimonio del defunto, il legatario risulta essere destinatario di precise disposizioni testamentarie.
Di qui, due brevi riflessioni, prima di procedere oltre:
- il legatario può essere contemporaneamente erede, ma non necessariamente;
- le disposizioni in favore dei legatari vengono denominate a titolo particolare, per distinguerle a quelle a titolo universale.
Legatario: varie tipologie
Sono diverse le tipologie che il codice civile prevede per i legatari. In aggiunta a ciò, negli anni si sono aggiunte delle forme atipiche, non previste espressamente dal legislatore, ma verificabili nella prassi e disciplinate dalle norme sui legati.
Per quanto concerne quelli previsti dal codice civile, si tratta di:
- legati di cosa dell’onerato o di un terzo: è nullo, a meno che il testatore fosse a conoscenza dell’appartenenza ad altri del bene. Oche la cosa legata non sia divenuta di proprietà del testatore prima della sua morte;
- legati di cosa solo in parte del testatore: il legato è valido solo relativamente alla parte di proprietà del testatore, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero;
- ancora, legato di cosa generica: si ha quando il testatore lascia al legatario una cosa determinata solo nel genere. Il legato di specie ha ad oggetto, invece, una cosa ben individuata.
Ulteriori tipologie:
- legato di cosa non esistente nell’asse ereditario. Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata solamente nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore la tempo della sua morte;
- legato di cosa da prendersi da un certo luogo. Ha effetto solamente se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova;
- ulteriormente, legato di cosa del legatario. Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell’apertura della successione;
- legato di cosa acquistata dal legatario: senza effetto;
- legato di credito. Si ha se il testatore lascia al legatario un diritto di credito nei confronti di un terzo, per la parte che ancora sussiste al momento della morte del testatore.
E’ infine possibile rilevare il legato di liberazione dal debito, in favore del creditore, di alimenti e la condizione di prelegato, quando il legato è a favore di un coerede e a carico dell’eredità.