L’esecutore testamentario è una persona di fiducia alla quale il testatore attribuisce il compito di dare una puntuale esecuzione alle volontà espresse nel testamento.
Come nominare l’esecutore testamentario
L’esecutore testamentario deve essere nominato in un testamento, qualsiasi sia la sua forma adottata. Lo scopo è, come intuibile, assicurarsi che le disposizioni che necessitano di una particolare attuazione possano essere rispettate proprio grazie alla presenza di questa persona di fiducia.
Per esempio, si può pensare al caso in cui il testatore intenda far vendere agli eredi un immobile, per poterne impiegare il ricavato per un determinato scopo. È intuibile che tale attività, discretamente complesso, necessiterà di un’attuazione che l’esecutore testamentario provvederà a realizzare.
Si tenga altresì conto che la sua nomina non deve necessariamente avvenire attraverso l’uso di formule specifiche. È sufficiente infatti che all’esecutore gli siano affidati dei compiti in tal senso.
Chi può diventare esecutore testamentario
L’esecutore testamentario è colui che non è citato nell’art. 701 c.c. Tale articolo del codice precisa che non può essere nominato esecutore testamentario colui che non ha la piena capacità di obbligarsi.
Si tratta di una definizione particolarmente ampia e che, secondo una parte della dottrina, potrebbe essere in grado di ricomprendere anche i soggetti falliti.
Quanto dura l’incarico
L’art. 703 c.c. disciplina la durata dell’incarico, affermando che tale non può durare più di un anno, salvo che non vi sia una proroga da parte dell’autorità giudiziaria. In ogni caso, anche la proroga non potrà durare che per un massimo di un ulteriore anno.
Quali sono le attività da svolgere
L’esecutore testamentario entrerà in possesso dei beni ereditari a far corso dall’accettazione della nomina. Dovrà curare l’amministrazione dei beni ereditari con le regole di un “buon padre di famiglia”. Per gli atti di ordinaria gestione non ci sarà alcun bisogno di domandare autorizzazioni, ma nel caso in cui debba procedere alla vendita dei beni dell’eredità, dovrà essere autorizzato dal giudice competente per l’apertura della successione, a meno che l’alienazione non sia prevista nel testamento. In questo ultimo caso l’esecutore non dovrà chiedere alcuna autorizzazione.
L’accettazione della nomina
Occupiamoci infine dell’art. 702 c.c., che disciplina l’accettazione della nomina. L’esecutore non ha alcun obbligo di accettare, e potrà comunicare l’accettazione o meno attraverso una formula precisa, con deposito nella cancelleria del Tribunale del territorio competente in cui si svolge la successione.
Gli eredi, o chi è interessato, può far fissare un termine ultimo per l’accettazione dell’incarico. Decorso tale termine, il nominato si intenderà rinunciante.