Può fare testamento colui che è maggiorenne, capace di intendere e di volere e in grado di poter effettuare una valutazione libera e cosciente delle proprie volontà.
Da quanto sopra ne deriva che non possono fare testamento coloro che sono:
- minorenni,
- interdetti per infermità mentale,
- anche temporaneamente, incapaci di intendere e di volere.
Se si verifica uno dei casi di cui sopra, il testamento può essere impugnato da tutte le persone che ne hanno interesse entro 5 anni dall’esecuzione delle disposizioni testamentarie contenute nell’atto affetto da annullabilità.
Fare testamento e quote di legittima
In ogni caso, chi vuole fare testamento deve sempre tenere in considerazione la presenza di quote di legittima, ovvero le parti del patrimonio che devono comunque andare ai parenti più stretti.
Ne consegue che il patrimonio del de cuius sarà sempre suddiviso in:
- quota legittima, che per legge dovrà andare ai parenti più stretti;
- quota disponibile, che è quella che il testatore potrà scegliere di indirizzare a chi preferisce.
Ebbene, la quota di legittima varia a sua volta dalla natura degli eredi del de cuius. Se chi decede lascia:
- solo il coniuge, 1/2 del patrimonio va al coniuge come quota di legittima (1/2 è la quota disponibile);
- il coniuge e un figlio, 1/3 va al coniuge e 1/3 al figlio (1/3 è la quota disponibile);
- il coniuge e almeno due figli, 1/4 va al coniuge e 2/4 ai figli (1/4 è la quota disponibile);
- solo il figlio, 1/2 va al figlio (1/2 è la quota disponibile);
- almeno due figli (senza coniuge), 2/3 vanno ai figli (1/3 è la quota disponibile).
L’accettazione dell’eredita
Si tenga infine in considerazione che fare testamento non equivale a trasmettere i propri beni all’erede.
L’art. 459 del Codice civile dispone infatti che l’eredità si acquisisce solamente con l’accettazione.
Dunque, anche se gli effetti iniziano, retroattivamente, dal momento in cui si è aperta la successione, l’erede è tenuto ad accettare quanto disposto dal de cuius con il testamento.
Non si confonda, pertanto, il diritto di diventare erede, con il diritto di accettare l’eredità. I due diritti sono evidentemente profondamente collegati, ma l’uno è il presupposto dell’altro.
In altre parole, il diritto di accettare l’eredità nasce in capo ai soggetti chiamati all’eredità, sin dal momento dell’apertura della successione. I termini di prescrizione sono pari a 10 anni dal giorno di apertura della successione stessa.
Proprio in virtù delle complessità del fare testamento e del disciplinare correttamente le proprie volontà, non possiamo che consigliare tutti i soggetti interessati a ricorrere alla consulenza esperta di un professionista legale, che possa accompagnare il testatore nella corretta formulazione delle proprie volontà.