Cosa spetta al nipote sull’eredità zio? Ci sono delle pretese che il nipote può avanzare sul patrimonio dello zio o della zia?
Sono queste solo alcune delle più comuni domande formulate nel momento in cui uno zio passa a miglior vita. Cerchiamo di dare maggiore chiarezza su questo argomento, spiegando che cosa accade all’eredità zio se c’è testamento, o se manca questo documento.
Eredità zio e testamento
In primo luogo, se lo zio ha lasciato testamento, il patrimonio del de cuius non potrà che essere distribuito seguendo le indicazioni contenute in questo documento.
Attenzione, però. Come più volte abbiamo ricordato su queste pagine, non tutto il patrimonio del testatore è liberamente disponibile. La legge riconosce infatti che alcune parti (le quote di legittima) debbano essere indirizzate necessariamente verso i parenti più stretti, come i coniugi, i figli e i genitori.
Dunque, nel caso in cui vi sia testamento, e i nipoti fossero nominati come eredi, ne consegue che costoro potrebbero ottenere la titolarità della sola parte disponibile del testamento. In altri termini, i nipoti che hanno diritto a succedere solo in una quota percentuale del patrimonio, che andrà poi ripartito tra gli altri eredi.
E se non c’è testamento?
Ma se non c’è testamento? In questo caso, se lo zio o la zia non hanno lasciato alcun documento che contiene le disposizioni sul proprio patrimonio, il nipote eredita solamente in alcuni casi.
In particolare, il nipote eredita solo se il proprio genitore (che sarebbe, evidentemente, il fratello o la sorella dello zio o della zia defunta) è già morto, e il defunto (cioè, lo zio o la zia) non aveva figli o coniuge.
Ne deriva che se è presente uno di questi soggetti:
- genitore del nipote;
- figlio o figli del de cuius;
- coniuge del de cuius;
- il nipote non ottiene nulla.
In altri termini ancora, al posto dei fratelli e delle sorelle premorte del de cuius, possono subentrare i nipoti o i loro discendenti.
Attenzione, però. Da quanto sopra abbiamo riassunto, infatti, è chiaro che il nipote eredita solamente in quei casi in cui il proprio genitore avrebbe dovuto ereditare, e non lo ha fatto perché è deceduto prima del soggetto della cui eredità si discute.
Lo stesso discorso è tuttavia valido nell’ipotesi di rinuncia all’eredità da parte del genitore: in questo caso il nipote può subentrare al posto del padre o della madre che sarebbero stati titolari di una parte dell’eredità zio.