Il coniuge del defunto è il soggetto al quale il legislatore riconosce alcuni importanti diritti di successione, e diverse forti tutele. Ma cosa accade nell’ipotesi di eredità moglie separata? E che cosa cambia se vi è stata o meno addebito della separazione?
Eredità moglie separata senza addebito
Se vi è stata una separazione senza addebito, coniuge e ex coniuge sono equiparati.
Ricordiamo fatti che il nostro codice civile stabilisce che il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, gode degli stessi diritti di successione del coniuge non separato.
Dunque, sia il coniuge separato senza addebito, che il coniuge separato con addebito ma con sentenza non ancora passata in giudicato, godono degli stessi diritti del coniuge non separato.
Separazione con addebito
Le cose cambiano se invece vi è stata una separazione con addebito, mediante sentenza passata in giudicato. In questo caso il coniuge superstite è ammesso solamente a fruire dell’assegno vitalizio, ma solo se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
E in caso di divorzio?
Solamente in seguito del divorzio, essendoci la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi perdono ogni diritto successorio, con il patrimonio del de cuius che viene devoluto integralmente in favore di altri eredi.
In altri termini, la pronuncia di divorzio – contrariamente alla separazione – elimina definitivamente il rapporto di coniugio. E, dunque, comporta, in capo all’ex coniuge superstite, sia la perdita della qualità di successore legittimo, che di erede legittimario ex art. 536 c.c.
Si tenga comunque conto che l’art. 9 bis della l. n. 898/1970 prevede la possibilità per l’ex coniuge superstite di poter ottenere un diritto ad un assegno periodico a carico dell’eredità, il c.d. assegno successorio.
Tuttavia, affinché tale richiesta sia legittimamente avanzata, è necessario che:
- l’ex coniuge sia titolare del diritto dell’assegno divorzile di cui all’art. 5 della legge sul divorzio;
- vi sia uno stato di bisogno, ovvero l’incapacità al soddisfacimento dei bisogni primari essenziali.
La valutazione circa la possibilità di attribuire o meno l’assegno successorio, così come la sua quantificazione, è integralmente rimessa al giudice, che dovrà tenere conto:
- dell’importo dell’assegno di mantenimento;
- dell’entità dello stato di bisogno;
- della consistenza dell’asse ereditario;
- della presenza o meno di una pensione di reversibilità;
- del numero degli eredi;
- delle condizioni economiche degli eredi.
In ogni caso, non viene contemplato l’assegno successorio nel caso in cui si proceda a una liquidazione dell’ex coniuge in un’unica soluzione.