Quando si parla di “successione testamentaria quote”, o di quote nella successione testamentaria, ci riferiamo principalmente al fatto che il patrimonio del testatore è suddivisibile dalla legge in due parti:
la quota legittima, che deve essere attribuita ai parenti più stretti, e che è dunque sottratta alla libera disponibilità decisionale del testatore;
la quota disponibile, che è invece ciò che rimane del patrimonio dopo aver tolto la parte di legittima, e della quale il testatore può disporre come crede.
Successione testamentaria quote: cosa dice la legge
In termini più semplici, nella successione testamentaria, la legge prevede delle quote di riserva per ciascuna delle classi di eredi legittimari. Si tratta dei parenti che, come abbiamo già avuto modo di introdurre qualche riga fa, sono più “prossimi” al de cuius:
- coniuge,
- figli,
- ascendenti.
Sottratta tale quota, ne deriva che il testatore può disporre liberamente del resto del patrimonio.
Le quote ereditarie
Ma quali sono le quote ereditarie di cui il testatore dovrà tenere debita considerazione nella formulazione del proprio testamento?
Tutto dipende da chi “rimane” in vita al momento della morte del testatore.
In particolare, se il defunto lascia:
- un solo figlio, a questi è riservata la metà del patrimonio, mentre l’altra metà del patrimonio rappresenta la quota disponibile;
- più figli, a loro sono riservati i due terzi dell’eredità, da dividersi in parti uguali, mentre la quota disponibile è pari a un terzo;
- solo il coniuge, a questi è riservata la metà del patrimonio. Al coniuge spetta inoltre sempre il diritto di abitazione della casa adibite a residenza familiare e il diritto d’uso dei mobili che la arredano, sempre che siano di proprietà del defunto o comuni;
- sia il coniuge che i figli, bisogna distinguere, in base al numero della prole. Se il figlio è uno solo, a lui è riservato un terzo dell’eredità, mentre un altro terzo va al coniuge. Se i figli sono più di uno, a questi è riservata la metà del patrimonio da dividersi in parti uguali, mentre al coniuge è destinato un quarto.
Ci sono poi altri casi particolari. Nel caso in cui non vi siano figli, ma solo il coniuge e gli ascendenti (genitori e nonni). In questo caso al coniuge spetta metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto. Se vi sono solo ascendenti, invece, a loro è riservato un terzo del patrimonio.
Infine, in assenza di legittimari (figli, coniuge o ascendenti), si può liberamente disporre per testamento. La quota disponibile sarà pertanto pari all’intera eredità.