Una delle domande più frequentemente poste da parte di coloro che si avvicinano a fare un testamento è se per poter lasciare le proprie disposizioni occorrano o meno dei testimoni.
Cerchiamo allora di riassumere tutto quello che c’è da sapere su questo argomento.
Testamento e testimoni
In primo luogo, giova rammentare che sono tre le principali modalità con cui è possibile fare testamento:
- a casa propria, senza notaio e in piena autonomia, con il testamento olografo;
- dinanzi al notaio, con testamento pubblico;
- in autonomia ma con consegna del plico che contiene il testamento alle mani del notaio, con il testamento segreto.
Ebbene, solamente nel secondo caso, quello del testamento pubblico, vi è necessità di testimoni.
Il testamento pubblico
Nella prassi possono verificarsi due modalità di formulazione di un testamento pubblico.
Nella prima il soggetto interessato si reca direttamente dal notaio. Il professionista le trasfonde in un documento e ne dà lettura all’interessato. Successivamente, crea l’atto pubblico. La presenza dei testimoni è in questo caso richiesta fin dall’inizio.
Nella seconda la stesura del testamento è preparata dal notaio con anticipo rispetto al momento in cui ne fornisce lettura al testatore. Dunque, è necessario che il testatore esprima le sue volontà ancora una volta al notaio, in presenza di due testimoni, proprio nella sede di stipula formale.
I requisiti per il testamento pubblico sono dunque i seguenti:
- il testatore deve manifestare la sua volontà davanti al notaio;
- tale manifestazione deve avvenire dinanzi ad almeno due testimoni;
- il notaio deve riportare le volontà del testatore in un documento scritto;
- il notaio né da lettura formale.
Quando non è necessaria la presenza di altre persone
Come sopra abbiamo avuto modo di anticipare, il testamento pubblico è l’unica forma di testamento in cui vi è la necessaria presenza di testimoni.
Negli altri casi, invece, il testatore può procedere in autonomia. Ovvero, quando ricorre a:
testamento olografo, scrivendo di proprio pugno le proprie disposizioni, firmandole e datandole. Il documento dovrà essere conservato in uno o più originali, avendo cura di comunicarlo ai propri cari affinché al momento della morte il documento possa essere redatto secondo le forme previste dalla legge;
testamento segreto, con il testatore che scriverà da solo il testamento ma, anziché conservarlo a casa, lo consegna al notaio che lo sigilla in busta chiusa. Seguirà la dichiarazione del testatore che il plico contiene il suo testamento. Il vantaggio principale rispetto al testamento olografo è il contenimento del rischio di smarrimento o distruzione accidentale del documento.