Il testamento olografo erede universale nipote è valido? O ci sono delle particolarità che è bene considerare prima di formulare un testamento olografo con un simile destinatario del patrimonio del de cuius?
Testamento olografo erede universale nipote, quando è possibile?
Il testamento olografo erede universale nipote è un documento che, tipicamente, viene redatto da un nonno che desidera lasciare il proprio patrimonio a un nipote “preferito”.
Ebbene, tecnicamente una simile formulazione di volontà dispositive può ben essere effettuato con il testamento olografo. Come più volte abbiamo ricordato su questo sito, il testamento olografo è la forma più semplice di testamento, valido quanto le altre forme (come quella pubblica), ma a costo zero. È sufficiente scriverlo interamente a mano, sottoscriverlo e datarlo, e ovviamente custodirlo in un luogo sicuro, avvisando una persona fidata della sua presenza.
Attenzione, però, perché la facilità con cui può essere formulato il testamento olografo, non deve essere confusa con la facilità con cui si può disporre del patrimonio.
Bisogna infatti sempre ricordare che quando muore una persona, il suo patrimonio viene diviso tra i suoi familiari secondo un criterio di successione di legge. E che anche quando c’è un testamento, il testatore può disporre liberamente solamente di una parte del uso patrmionio. Ovvero, quella che “avanza” una volta soddisfatti gli eredi legittimari, ovvero i familiari più stretti, a cui obbligatoriamente deve essere riservata una quota di beni.
Le quote di legittima
Da quanto sopra dovrebbe essere chiaro che non è possibile permettere al proprio nipote di ereditare tutto il patrimonio se vi sono eredi legittimi.
Per esempio, il nonno non può nominare il nipote beneficiario dell’intero patrimonio se c’è un coniuge e ci sono figli. A costoro dovranno essere destinate delle quote di rilevanza del patrimonio del de cuius, mentre il resto potrà essere liberamente destinato al nipote.
Facciamo un esempio: ipotizziamo che il nonno voglia destinare il proprio patrimonio al nipote, ma sia ancora in vita il coniuge e un figlio.
In questo caso, il coniuge in vita ha diritto a un terzo del patrimonio quale quota di legittima. Al figlio unico andrà un altro terzo dell’eredità. La quota residua, che può essere liberamente destinata dal testatore al nipote, è invece pari al terzo residuo. Per quanto concerne l’abitazione sulla casa coniugale, il diritto viene attribuito al coniuge.
Considerata la complessità della materia, e diverse specificità connesse, consigliamo tutti coloro i quali fossero interessati a parlarne con un legale esperto in tali discipline.