Il testamento è lo strumento che la legge ha previsto per permettere ad una persona di disporre dei propri beni dopo la morte. Non tutto il proprio patrimonio è tuttavia liberamente destinabile: scopriamo insieme cosa si intende per quota disponibile testamento, e quali sono le caratteristiche di questa porzione patrimoniale.
Quota disponibile testamento e quota legittima
Come anticipato, e come più volte ricordato su questo sito, non tutto il patrimonio è liberamente destinabile dal de cuius.
In particolare, una quota dell’asse ereditario – la quota di legittima – è destinata dalla legge ai congiunti più stretti (principalmente, coniuge e figli), tanto che la “vera” quota disponibile testamento è… tutto ciò che avanza dopo aver soddisfatto gli eredi legittimari.
Calcolo della quota disponibile
Per poter calcolare la quota disponibile si dovrà verificare innanzitutto quali sono gli eredi legittimari presenti. Se dovessero mancare, ne deriva che la quota disponibile sarà priva di limitazioni, pari al 100%, e il testatore potrà operare come meglio ritiene.
Se invece sono presenti degli eredi legittimari, a quel punto il testatore dovrà tenere in debita considerazione la loro presenza e, di conseguenza, calcolare le quote disponibili caso per caso.
Esempi di quote degli eredi necessari
Facciamo un esempio di tutte le principali ipotesi:
- coniuge senza figli e senza ascendenti: al coniuge spetta il 50% della massa. La quota disponibile è dunque l’ulteriore 50%;
- coniuge e un figlio: la quota che spetta al coniuge è di un terzo, così come quella che spetta al figlio. La quota disponibile è l’ulteriore terzo;
- un coniuge e più di un figlio: la quota del coniuge è un quarto, mentre i figli concorrono a metà della massa, in parti uguali. La quota disponibile è in questo caso pari a un quarto;
- coniuge senza figli ma con ascendenti: la quota del coniuge è di metà della massa, mentre un quarto spetta agli ascendenti. La quota disponibile è dunque di un quarto;
- figlio senza coniuge: la quota di successione del figlio è pari a metà della massa, mentre la quota disponibile sarà l’altra metà;
- due o più figli senza coniuge: ai figli spettano i due terzi della massa, con quota disponibile pari a un terzo del patrimonio;
- ascendenti senza coniuge: la quota agli ascendenti è di un terzo della massa, mentre la quota disponibile sarà pari a due terzi.
Ricordiamo comunque che al coniuge superstite spetta in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa destinata a residenza di famiglia, e il diritto di uso sui beni mobili che la arredano. Il diritto di godimento grava sulla quota disponibile, e non sulla quota legittima.