La legge italiana tutela i congiunti più stretti del defunto (principalmente, il coniuge e i figli) limitando la libertà di disporre con il proprio testamento. Ma quali sono le quote testamento disponibili? E quali sono quelle che invece sono legate in favore dei legittimari?
Quote testamento disponibili
Iniziamo subito con il rammentare che le quote testamento disponibili sono quelle parti del patrimonio che “avanzano” una volta che sono soddisfatte le quote di legittima.
Dunque, possiamo suddividere il patrimonio del de cuius tra:
- quote disponibili, che sono quelle che il testatore può scegliere di destinare come meglio preferisce e ritiene opportuno fare;
- quote non disponibili, che sono quelle che vengono destinate per legge ai legittimari.
Si tenga conto che le quote non disponibili variano in funzione del tipo dei legittimari e del loro numero. A titolo di esempio, possiamo rammentare che se il testatore lascia come legittimario un solo figlio, costui avrà diritto a metà del patrimonio del padre. L’altra metà sarà invece la quota disponibile e, dunque, il testatore potrà scegliere di destinarla a chi preferisce.
Se invece, ad esempio, il testatore lascia il coniuge e due figli, il primo avrà diritto a un quarto del patrimonio, i due figli a un quarto ciascuno. In questo caso, dunque, la quota disponibile sarà pari a un quarto.
Quote indisponibili e diritto alla riserva
Chiarito quanto sopra, possiamo altresì ricordare che la legge prevede che le persone che hanno diritto alla riserva sono il coniuge, i figli (e i discendenti dei figli, se costoro sono premorti) e i genitori (ma solamente in assenza di figli).
Ricordiamo anche che agli eredi legittimari spettano di diritto le proprie quote di riserva, e che sulle stesse non possono imporsi oneri o condizioni da parte del testatore.
Quote di riserva per le singole categorie di legittimari
Approfondiamo ulteriormente questo tema andando a specificare quali sono le quote di riserva per le singole categorie di legittimari.
In particolar modo, ai figli è riservata:
- la metà del patrimonio del genitore, se lascia un solo figlio;
- due terzi del patrimonio del genitore, se i figli sono due o più.
Agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio.
Al coniuge è riservata metà del patrimonio, oltre a:
- diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare;
- uso dei mobili che corredano la residenza familiare.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile, e non su quella legittima, e valgono sia se la casa era di proprietà esclusiva della persona della cui eredità si tratta, sia se fosse comune.